Cos'è I cittadini che, ai sensi dell’'art. 7, D.lgs. n. 286/98 e successive modifiche, a qualsiasi titolo, danno alloggio ovvero ospitano uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assumono per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cedono allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, sono tenuti a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'Autorità Locale di P.S. (Commissariato di P.S. oppure, ove manchi, al Sindaco). La comunicazione deve contenere: le generalità del denunciante e quelle dello straniero o apolide; gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano; l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio; il titolo per il quale la comunicazione è dovuta. Le violazioni delle predette disposizioni sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1100 Euro. Accedere al servizio La comunicazione deve essere presentata presso il Municipio, oppure inviata mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (per il termine di 48 ore, vale la data di ricevuta dell'Ufficio Postale). La comunicazione è dovuta anche per i cittadini di altri paesi dell'Unione Europea. Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente norma sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.