L’addizionale comunale all’IRPEF è dovuta al Comune in cui la persona fisica ha il domicilio fiscale che, non necessariamente dovrà coincidere con la residenza, al 1° gennaio dell’anno di riferimento e si calcola applicando l'aliquota stabilita dal Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta.
La base di calcolo è costituita dal reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.
L’addizionale non è dovuta se non è dovuta l’imposta sul reddito delle persone fisiche e se risulta inferiore ai valori minimi previsti per il versamento dell’imposta sul reddito e delle addizionali.
Come fare il versamento
I versamenti vanno effettuati esclusivamente tramite modello F24.
Per i codici tributo da indicare sul modello F24, come pure per ulteriori informazioni in merito a versamento, rateazioni e sanzioni per omesso e ritardato versamento, occorre fare riferimento alle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Scadenze e modalità di pagamento
Il versamento è effettuato in acconto e a saldo, unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
ACCONTO:
E' stabilito nella misura del 30% dell’addizionale ottenuta applicando l’aliquota deliberata dal Comune di Manerbio al reddito imponibile dell’anno precedente, salvo che la pubblicazione della deliberazione per l'anno in corso non sia effettuata entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
Per i lavoratori dipendenti e percettori di redditi assimilati a quello di lavoratore dipendente ai sensi degli artt. 49-50 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, l’acconto è determinato dal sostituto d’imposta e trattenuto nel numero massimo di nove rate a partire dal mese di marzo.
Per i possessori di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, la determinazione e il pagamento dell’addizionale in acconto avviene in sede di dichiarazione dei redditi.
SALDO:
Per i lavoratori dipendenti e i percettori di redditi assimilati a quello di lavoratore dipendente ai sensi degli artt. 49-50 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il saldo dell’addizionale è determinato dal sostituto d’imposta in sede di conguaglio ed è trattenuto in massimo undici rate a partire dal mese successivo a quello in cui sono state fatte le operazioni di conguaglio oppure in un’unica soluzione alla cessazione del rapporto di lavoro, se antecedente alla fine del periodo d’imposta.
Per i possessori di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, la determinazione e il pagamento dell’addizionale a saldo avvengono in sede di dichiarazione dei redditi.