A chi è rivolto
È il rilascio dell'autorizzazione permanente e relativo speciale contrassegno, ai sensi dell’art. 381 comma 2° del DPR n. 495/92 e s.m.i. Regolamento d’Esecuzione, in deroga ai divieti, obblighi e limitazioni alla circolazione stradale, prevista per la mobilità delle persone invalide, così come POLIZIA LOCALE ai cittadini disabili residenti , a seguito di specifica richiesta ai sensi dall’art. 381 comma 3° del DPR n. 495/92 e s.m.i. Regolamento d’Esecuzione.
Il contrassegno è strettamente personale (utilizzabile quindi solo in presenza dell'intestatario), non è vincolato ad uno specifico veicolo, né subordinato al possesso della patente di guida, ha valore su tutto il territorio nazionale ed è necessario esporlo in originale e non in fotocopia.
Il CONTRASSEGNO DISABILI deve essere apposto in modo chiaramente visibile nella parte anteriore o sul vetro del parabrezza del veicolo al servizio della persona autorizzata quando è alla guida o è accompagnato da terzi. Se il contrassegno non è esposto il veicolo non è mai autorizzato a sostare o circolare usufruendo delle deroghe di cui al punto successivo e sarà quindi sanzionato di conseguenza. Nemmeno la produzione successiva del contrassegno con la dichiarazione del titolare consentirà l’annullamento del verbale, poiché è solo l'esposizione del titolo personale che garantisce la concessione delle particolari agevolazioni riconosciute dalla legge. In tal senso si è pronunciata anche la Corte di Cassazione civile con sentenza del 4 maggio 2005, n. 8425.
Il contrassegno invalidi, se esposto sul veicolo al servizio effettivo del titolare dello stesso e sempre che la sosta non rechi grave intralcio permette di:
- sostare negli spazi riservati ai veicoli delle persone disabili (tranne nelle aree di parcheggio "personalizzate");
- sostare nelle zone di divieto o limitazione di sosta (purché ciò non costituisca intralcio alla circolazione).
Il contrassegno invalidi, anche se esposto, non autorizza alla sosta nei luoghi dove questa è vietata dalle principali norme di comportamento (marciapiedi, spazi per i mezzi pubblici, in corrispondenza o prossimità delle intersezioni, contro il senso di marcia, sugli attraversamenti pedonali e ciclabili, sulle piste ciclabili, negli spazi riservati ai mezzi di soccorso e di polizia, etc e in ogni luogo dove la sosta rechi comunque grave intralcio).