IMU - Imposta Municipale Unica

  • Servizio attivo

​Il servizio consente ai cittadini di calcolare e versare l'Imposta Municipale Unica sugli immobili, con informazioni su aliquote e scadenze

A chi è rivolto

Ad opera dell’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” ’IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020; il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU. I presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili. La norma richiamata ha assoggettato all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento. L’imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze.

Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono:

  • il proprietario di immobili ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residente nel territorio dello Stato o se non ha ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercita l'attività;
  • Nel caso di assegnazione della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, soggetto passivo è il genitore assegnatario della casa medesima; il predetto provvedimento costituisce il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
  • Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
  • Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
  • Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (ex art. 69, c. 1, lett. a), di cui al D.Lgs. n. 206/2005, nonché per gli immobili del condominio, il versamento della nuova IMU è effettuato da chi amministra il bene.
  • Nell’ipotesi in cui vi siano più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso.

Determinazione della base imponibile

Per quanto riguarda i fabbricati, l'IMU si calcola applicando alla base imponibile l'aliquota deliberata dal Comune. La base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale (rendita da non confondere con il valore dell'immobile) rivalutata del 5% e poi moltiplicata per i seguenti coefficienti (previsti dal D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e successivi):

  1. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  2. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  3. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  4. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
  5. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  6. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, ai sensi dell’art. 3, c. 51, della Legge n. 662/1996, un moltiplicatore pari a 135.

L'ammontare dell'imposta deve essere proporzionale ai mesi dell'anno solare durante i quali si è avuto il possesso: il mese in cui la proprietà o il diritto reale di godimento si è protratto solo in parte è computato per intero se il contribuente ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni, mentre non è conteggiato se il possesso è durato meno di 15 giorni. In sostanza, vale il criterio di "prevalenza temporale". Così, ad esempio, se un atto di vendita è stato stipulato il 16 marzo, il mese andrà computato per intero solo per il venditore.

Con sentenza n. 209 del 12 settembre 2022, depositata il 13 ottobre 2022 la Corte Costituzionale ha stabilito che il diritto all'esenzione Imu sull'abitazione principale prescinde dal nucleo familiare, per cui spetta sempre al possessore che vi risieda e vi dimori abitualmente: la Corte afferma infatti che in «un contesto come quello attuale caratterizzato dall’aumento della mobilità nel mercato del lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall’evoluzione dei costumi, è sempre meno rara l’ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi, ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana, rimanendo nell’ambito di una comunione materiale e spirituale», per cui non ritenere sufficiente, ai fini dell'esenzione, per ciascun coniuge o persona legata da unione civile, la residenza anagrafica e la dimora abituale in un determinato immobile, determina un’evidente discriminazione rispetto ai conviventi di fatto, i quali, in presenza delle medesime condizioni, si vedono invece accordato, per ciascun rispettivo immobile, il suddetto beneficio; la Corte precisa che, comunque, tale dichiarazione di illegittimità costituzionale non deve determinare in alcun modo la possibilità di fruire dell'agevolazione per le “seconde case”, precisando che “i comuni dispongono di efficaci strumenti per controllare la veridicità delle dichiarazioni, tra cui, in base a quanto previsto dall’art. 2, comma 10, lettera c), punto 2, del d.lgs. n. 23 del 2011, anche l’accesso ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio; elementi dai quali si può riscontrare l’esistenza o meno di una dimora abituale”.

L'importo della prima rata deve essere pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.

Se si è proprietari dal 1° gennaio, si versa il 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente. Se il possesso è stato parziale l'imposta va comunque rapportata ai dodici mesi. A dicembre si calcolerà il conguaglio esatto di quanto dovuto con aliquota e detrazione (se abitazione principale) in vigore nell'anno in corso.
Se si è proprietari dopo il 1° gennaio, l'imposta dovuta per i 12 mesi dell'anno precedente va commisurata ai mesi di possesso nel primo semestre del corrente anno. Con il saldo si dovrà versare l'eventuale conguaglio che risulta dalle variazioni regolamentari deliberate dal Comune per l'anno in corso.

Chi vende un immobile nel primo semestre dell'anno in corso può versare l'imposta dovuta in un'unica soluzione entro il 30 giugno, sulla base delle aliquote e detrazioni del corrente anno.

Manerbio

Come fare

IMU: INFORMAZIONI UTILI

Si informa che il Comune non invierà ai contribuenti il conteggio dell’IMU, stante le continue variazioni, anche recentissime, nelle disposizioni di Legge che regolano le modalità di calcolo dell’imposta. Ciascun contribuente, pertanto, potrà presentare richiesta tramite e-mail o presentarsi presso l’ufficio tributi (previo appuntamento) per richiedere l’F24 o potrà avvalersi per il calcolo ed il versamento dell’imposta dei centri di assistenza fiscale (c.d. “Patronati”) o dei commercialisti.

L’ufficio tributi, è disponibile a fornire informazioni, qualora richieste.

ALIQUOTE IMU 2025

Si riportano di seguito le aliquote stabilite con delibera C.C. n. 63 del 29/11/2024

COMUNE DI MANERBIO CODICE E884  
Aliquote approvate con delibera C.C. n. 63 del 29/11/2024  
CATEGORIA ALIQUOTE

 Abitazioni principali, unicamente per le categorie catastali A1, A8 e A9 e

relative pertinenze (una per categoria C2, C6, C7)

0,60%
Terreni agricoli non condotti da CD o IAP 1,06%
Aree edificabili 1,06%

Immobili del gruppo “D” (soggetti al provento statale dello 0,76%)

Questo comune ha deliberato a proprio favore l’aliquota del 0,3%

1,06%
Fabbricati rurali ad uso strumentale (D/10) 0,10%
Per gli altri immobili 1,06%
Immobili merce 0,00%

 

 Versamenti

Rimane ferma la modalità di pagamento attraverso il Modello F24 presentabile presso qualsiasi banca o sportello postale.

Si raccomanda di verificare che il codice Comune riportato nel modello F24 sia “E884”, in quanto eventuali errori materiali nell’indicazione (o nella digitazione da parte degli intermediari) del codice comportano l’accredito dell’importo versato ad un altro Comune, con conseguente difficoltà di recuperare l’importo stesso.

Nel caso i suddetti errori siano imputabili all’’Intermediario (Banche, Poste) nella digitazione del codice lo stesso è tenuto ad effettuare la correzione. Si raccomanda, inoltre, nel caso di versamenti tardivi di provvedere a regolarizzare mediante il ravvedimento operoso e, nel dubbio, di contattare l’ufficio tributi.

 Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Non devono essere eseguiti versamenti qualora l’imposta annua dovuta per singolo contribuente sia inferiore ad € 6,00. Nel caso in cui versamento della rata di acconto sia inferiore ad € 6,00, l’importo dovuto dovrà essere versato in un'unica soluzione entro la data di scadenza prevista per il pagamento della rata a saldo.

 

Versamenti tardivi/ravvedimento

 

L’istituto del cd. ‘Ravvedimento Operoso’ risulta normativamente introdotto dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Il ‘ravvedimento operoso’ consiste nella possibilità di regolarizzare le violazioni ed omissioni tributarie – prima che le stesse siano constatate o siano iniziate ispezioni o verifiche od altre attività amministrative di cui l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza – in via spontanea, con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento ed al tipo di violazioni commesse.
Il ravvedimento operoso rappresenta un evidente strumento teso a deflazionare il contenzioso di natura tributaria.
In questo ambito approfondiamo la possibilità di avvalersi del cd. ‘ravvedimento operoso’ al fine di regolarizzare l’Omesso o Insufficiente pagamento dei tributi.
L’omesso o insufficiente pagamento dei tributi può essere regolarizzato, eseguendo spontaneamente il pagamento dell’importo dovuto, degli interessi moratori (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito) e della sanzione in misura ridotta.

In particolare le sanzioni edittali applicabili ordinariamente e quelle ridotte a seguito dell’eventuale ravvedimento operoso, possono essere riepilogate nel modo indicato nella tabella seguente:

 

MOMENTO DEL RAVVEDIMENTO                 SANZIONE EDITTALE          RIDUZIONE DA RAVVEDIMENTO          SANZIONE RIDOTTA DA RAVVEDIMENTO

 

entro i primi 14 giorni                                       15%                                   1/10                                       0,1% per ogni giorno di ritardo

dal 15° al 30° giorno                                        15%                                    1/10                                      1,5%

dal 31° al 90° giorno                                        15%                                    1/9                                        1,67%

dal 91° giorno al termine di presentazione         30%                                    1/8                                        3,75%

della dichiarazione

entro il termine di presentazione                     30%                                     1/7                                       4,29%

della dichiarazione successiva                                                                                                                             

oltre il termine di presentazione della             30%                                     1/6                                        5%

dichiarazione successiva

 

Il cd. ‘ravvedimento sprint’ attualmente comporta il versamento di sanzioni ridotte, in misura pari allo 0,10% per ogni giorno di ritardo. In definitiva, nei primi 14 giorni è possibile sanare l’omesso versamento con sanzioni ‘calibrate’ in rapporto all’effettivo numero dei giorni di ritardo: se il ritardo ad esempio è di 5 giorni, trova applicazione la sanzione dello 0,50% (ossia 0,10% x 5 giorni = 0,50%) e così via. Dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno, invece troverà applicazione la sanzione del 1,50%.

Oltre al versamento dell’imposta dovuta e della sanzione normativamente prevista, occorre procedere al versamento degli interessi di mora al tasso legale pro-tempore vigente.

A decorrere dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, nel caso di versamenti tardivi, si avrà la seguente graduazione delle sanzioni:
a) per i versamenti effettuati con un ritardo di almeno 91 giorni la sanzione è pari al 25%;
b) per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione del 25% è ridotta alla metà e quindi si applica la sanzione del 12,5%;
c) per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al precedente punto è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (pari allo 0,8333% per ogni giorno di ritardo).

Cosa si ottiene

Certificato

Tempi e scadenze

Contattare l'ufficio
2025 16 Giu

Acconto IMU 2025 01/01/2025 ⇢ 16/06/2025

2025 16 Dic

Saldo IMU 2025 16/06/2025 ⇢ 16/12/2025

Costi

Non sono previsti pagamenti in fase di compilazione dell’istanza

Accedi al servizio

Casi particolari

TABELLA CODICI TRIBUTO PER F24 - IMU

Codice tributo
Descrizione Quota Comune Quota Stato
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze 3912 -
IMU - imposta municipale propria relativa ai terreni 3914 -
IMU – fabbricati rurali ad uso strumentale (D/10) 3913 -
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO 3925
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE 3930 -
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili 3916 -
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati 3918 -
Riduzioni e rimborsi

Sono considerate assimilate alle abitazioni principali le seguenti unità immobiliari:

  1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146, del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
  4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; N.B.: DIVERSA FORMULAZIONE PER L’ASSIMILAZIONE PREVISTA IN CASO DI SEPARAZIONE: OCCORRE FAR RIFERIMENTO AL GENITORE E NON PIU’ ALL’EX CONIUGE, COSICCHE’ IL TRASFERIMENTO DELLA SOGGETTIVITA’ PASSIVA OPERA SOLO IN PRESENZA DI AFFIDAMENTO DEI FIGLI E PURCHE’ UNO DEI DUE CONIUGI VANTI UN DIRITTO REALE DI GODIMENTO, ALMENO IN QUOTA.
  5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  6. l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

 

La base imponibile è ridotta del 50% per i seguenti oggetti:

  • fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 42/2004;
  • fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la cui inagibilità o inabitabilità risulta sopravvenuta e l’agevolazione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le predette condizioni; l’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, da allegare alla dichiarazione; in alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con cui attesta di essere in possesso della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità, come indicato, del fabbricato, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato
  • una sola unita' immobiliare a  uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprieta'  o  usufrutto  da  soggetti  non  residenti  nel territorio dello Stato che siano titolari  di  pensione  maturata  in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti  in  uno Stato di  assicurazione  diverso  dall'Italia.

N.B. E’ possibile presentare istanza per la riduzione della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, di interesse storico o artistico o per il rimborso di maggior versamenti mediante modello allegato.

  • unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.

 

La base imponibile è ridotta del 25% per i seguenti oggetti:

  • per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998.

IMPOSIZIONE DEI CD “BENI MERCE”: Il comma 751 della L. 160/2019 prevede a decorrere dal 1° gennaio 2022 l'esenzione Imu per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita.

PENSIONATI RESIDENTI ALL’ESTERO: La riduzione dell'imposta per i pensionati residenti all'estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia torna ad essere pari al 50% dopo che, solo per il 2022, era stata portata al 62,5% (imposta ridotta al 37,5% - Art. 1, comma 743, Legge 234/2021).

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