Ospitalità/cessione in favore di cittadino extracomunitario

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Comunicazione di ospitalità/cessione in favore di cittadino extracomunitario

A chi è rivolto

ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 NR. 286: "Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani posti sul territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all'Autorità locale di pubblica sicurezza. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 €."

Manerbio

Cosa serve

Si raccomanda l'inserimento corretto di tutti i dati:

Copia di un documento del dichiarante, Copia di un documento del cessionario (copia del permesso di soggiorno in corso di validità, copia del passaporto, Pagina dei dati anagrafici e del visto d'ingresso), Copia della documentazione comprovante la proprietà o il titolo di godimento dell'immobile (atto di proprietà, contratto di locazione, ecc.)

Cosa si ottiene

Ospitalità/cessione in favore di cittadino extracomunitario

Tempi e scadenze

La ricevuta di avvenuta protocollazione e datazione della comunicazione di ospitalità verrà inviata all'indizzo e.mail del mittente entro 30 gg. dalla data di ricezione di tutta la documentazione richiesta, salvo interruzioni dovute a necessità di integrazioni di dati/documenti/moduli mancanti, per responsabilità del dichiarante, ai sensi dell'art.2, comma 2, Legge n. 241/1990.

Costi

GRATUITO

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