Obbligo di denuncia
I soggetti sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su specifico modello,
la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tassa siano rimaste invariate.
La dichiarazione deve essere presentata entro 90 (novanta) giorni da quando:
a) ha inizio il possesso, l’occupazione o la detenzione di locali ed aree;
b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
Qualora la variazione del servizio comportasse una riduzione dell’importo da addebitare, la stessa produce i suoi effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione, qualora la richiesta sia pervenuta entro il termine di 90 gg o dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, qualora la variazione del servizio comportasse un aumento dell’importo da addebitare, la stessa produce i suoi effetti sempre con riferimento alla data in cui è intervenuta la variazione (da presentare comunque entro 90 giorni dalla data in cui è intervenuta la variazione).
La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al Comune allo sportello fisico o online, oppure può essere inoltrata allo stesso mediante:
- il servizio postale,
- posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo istituzionale comune,
utilizzando l’apposito modello messo a disposizione sul sito del gestore del servizio, in modalità anche stampabile e compilabile on line.
Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti, fa fede la data di invio.
Per richiedere informazioni è possibile contattare gli uffici al numero 0309387213/210. L’ufficio TARI deve dare riscontro all’utente di aver ricevuto tutta la documentazione entro 60 giorni dalla ricezione della medesima.
Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell’anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l’occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree, ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di subentro o di cessazione entro la fine dell’anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 2, se più favorevole.
Istanze di rimborso
I soggetti individuati all’articolo 10 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su specifico modello, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tassa siano rimaste invariate.
La dichiarazione deve essere presentata entro 90 (novanta) giorni da quando:
a) ha inizio il possesso, l’occupazione o la detenzione di locali ed aree;
b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
Qualora la variazione del servizio comportasse una riduzione dell’importo da addebitare, la stessa produce i suoi effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione, qualora la richiesta sia pervenuta entro il termine di 90 gg o dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, qualora la variazione del servizio comportasse un aumento dell’importo da addebitare, la stessa produce i suoi effetti sempre con riferimento alla data in cui è intervenuta la variazione (da presentare comunque entro 90 giorni dalla data in cui è intervenuta la variazione).
La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al Comune allo sportello fisico o online, oppure può essere inoltrata allo stesso mediante:
- il servizio postale,
- posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo istituzionale comune,
utilizzando l’apposito modello messo a disposizione sul sito del gestore del servizio, in modalità anche stampabile e compilabile on line.
Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti, fa fede la data di invio.
Per richiedere informazioni è possibile contattare gli uffici al numero 0309387213/210. L’ufficio TARI deve dare riscontro all’utente di aver ricevuto tutta la documentazione entro 60 giorni dalla ricezione della medesima.
Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell’anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l’occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree, ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di subentro o di cessazione entro la fine dell’anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 2, se più favorevole.
In caso di affidamento a soggetto esterno della gestione amministrativa, la dichiarazione andrà presentata a tale soggetto, così come ogni altra documentazione attinente all’applicazione della tassa.
Riduzioni applicabili alle utenze non domestiche, per recupero dei rifiuti urbani
Ai sensi dell’art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la tariffa variabile per le utenze non domestiche è ridotta in relazione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, ricomprendendo nel processo recupero anche il riciclaggio.
Per usufruire della riduzione di cui al precedente comma 1 il produttore deve:
a) dichiarare di voler recuperare i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico per un periodo non inferiore a due anni. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno di ciascun anno, a messo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la veridicità dell’avvenuto scambio di dati, con effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo, con indicazione delle tipologie e delle quantità presunte dei rifiuti urbani che saranno recuperati presso terzi, distinti per codici EER.
b) dimostrare l’avvio al recupero dei propri rifiuti urbani mediante attestazione rilasciata annualmente dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. L’attestazione deve essere trasmessa entro il mese di gennaio successivo all’anno di riferimento.
La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate al riciclo nell’anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell’avvenuto scambio di dati e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
- i dati identificativi dell’utente, tra i quali: denominazione societaria o dell’ente titolare dell’utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’utente;
- i dati identificativi dell’utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell’immobile, tipologia di attività svolta;
- i dati quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati al riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all’anno precedente, quali risultanti dalla attestazione rilasciata dal soggetto(i) che effettua(no) l’attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- i dati identificativi dell’impianto/degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta)
Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui sopra, il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti (Ufficio Tributi) comunica l’esito della verifica all’utente. Il mancato rispetto del suddetto termine ovvero il mancato riscontro non può essere considerata come accoglimento della richiesta in difetto dei presupposti di legge e regolamentari, essendo l’obbligo di esito della verifica nel termine di gg.60 mero adempimento ai soli fini della regolazione della qualità del servizio.
L’opzione di uscita dal servizio pubblico ha efficacia per un periodo non inferiore a due anni, senza possibilità di rientro al servizio pubblico. Alla scadenza del biennio, l’utenza si considera rientrata nel servizio pubblico, salvo che non abbia reiterato l’opzione di servirsi del servizio privato ai sensi e con le modalità e tempistiche previste dal punto 3 del presente articolo. Ai soli fini di semplificazione per gli adempimenti dei contribuenti, l’opzione per il servizio pubblico si ritiene esercitata non solo in caso di comunicazione in tal senso, ma anche in mancanza di comunicazione entro i termini previsti dal comma 5 del presente articolo.
Per le utenze sorte successivamente al termine di scadenza per la comunicazione di opzione (30 giugno) ma entro il 31 ottobre del medesimo anno, il termine per la predetta comunicazione è differito al 31 ottobre di ciascun anno con efficacia dal 1° gennaio dell’anno successivo.