TASI - Tributo sui Servizi Indivisibili

  • Servizio attivo

​Il servizio TASI consente ai cittadini di calcolare e versare il Tributo per i Servizi Indivisibili, come illuminazione e manutenzione stradale

A chi è rivolto

Presupposto e soggetto passivo

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell’IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definita ai fini dell’imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8–A/9.

AVVERTENZE

La TASI, come applicata nel nostro Comune, compete solo al possessore (proprietario, usufruttuario, etc.) mentre non è prevista alcuna quota di competenza dell’utilizzatore.

Manerbio

Descrizione

Ad opera dell’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” ’IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020; il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU:

Cos’è la TASI?

La Tasi è l'acronimo di Tributo sui Servizi Indivisibili istituita dalla Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013, art.1 e ss. rappresentava la componente relativa ai servizi indivisibili dell’Imposta Unica Comunale (IUC) ed era destinata a finanziare i costi dei servizi comunali rivolti alla collettività, come ad esempio la manutenzione stradale o l’illuminazione comunale.

Come fare

Modalità di versamento

Rimane ferma la modalità di pagamento attraverso il Modello F24 presentabile presso qualsiasi banca o sportello postale.

Si raccomanda di verificare che il codice Comune riportato nel modello F24 sia “E884”, in quanto eventuali errori materiali nell’indicazione ( o nella digitazione da parte degli intermediari ) del codice comportano l’accredito dell’importo versato ad un altro Comune, con conseguente difficoltà di recuperare l’importo stesso.

Nel caso i suddetti  errori siano imputabili all’’Intermediario ( Banche, Poste ) nella digitazione del codice lo stesso è tenuto ad effettuare la correzione. Si raccomanda, inoltre, nel caso di versamenti tardivi di provvedere a regolarizzare mediante il ravvedimento operoso e, nel dubbio, di contattare l’ufficio tributi.

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Non devono essere eseguiti versamenti qualora l’imposta annua dovuta per singolo contribuente sia inferiore ad € 6,00. Nel caso in cui versamento della rata di acconto sia inferiore ad € 6,00, l’importo dovuto dovrà essere versato in un'unica soluzione entro la data di scadenza prevista per il pagamento della rata a saldo.

 

TABELLA CODICI TRIBUTO PER F24 – TASI 2019

 

Tipologia

 

Codice tributo

 

TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze 3958
TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale 3959
TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili 3960
TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati 3961

Cosa serve

Modalità di pagamento attraverso il Modello F24 presentabile presso qualsiasi banca o sportello postale.

Cosa si ottiene

TASI

Tempi e scadenze

Contattare l'ufficio

Costi

Non sono previsti pagamenti in fase di compilazione dell’istanza

Accedi al servizio

Casi particolari

Aliquote TASI 2019

 

COMUNE DI MANERBIO

CODICE E884

ALIQUOTA
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze      (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 0.15%
Fabbricati rurali ad uso strumentale 0.1%

Superficie imponibile

 

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU 2019) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214.

La base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale (rendita da non confondere con il valore dell'immobile) rivalutata del 5% e poi moltiplicata per i seguenti coefficienti (previsti dal D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e successivi):
per i fabbricati dei gruppi catastali A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (con esclusione delle categoria catastale A/10;
• per 80 per i fabbricati della categoria A/10 e nella categoria catastale D/5
• per 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
• per 55 per i fabbricati della categoria C/1
• per 65 per i fabbricati della categoria D (con esclusione della categoria catastale D/5)
L'ammontare dell'imposta deve essere proporzionale ai mesi dell'anno solare durante i quali si è avuto il possesso: il mese in cui la proprietà o il diritto reale di godimento si è protratto solo in parte è computato per intero se il contribuente ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni, mentre non è conteggiato se il possesso è durato meno di 15 giorni. In sostanza, vale il criterio di "prevalenza temporale". Così, ad esempio, se un atto di vendita è stato stipulato il 16 marzo, il mese andrà computato per intero solo per il venditore.

Esenzioni

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9

Condizioni di servizio

TASI (File text/plain 725 B)
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