TARI - Tassa sui rifiuti

  • Servizio attivo

La tassa sui rifiuti (TARI) è stata istituita dalla Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013, commi 639 e ss., decorre dal 01 Gennaio 2014.

A chi è rivolto

Presupposto e soggetto passivo

Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

La TARI è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Manerbio

Descrizione

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile  alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Come fare

Obbligo di denuncia

I soggetti sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su specifico modello,
la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tassa siano rimaste invariate.

La dichiarazione deve essere presentata entro 90 (novanta) giorni da quando:
a) ha inizio il possesso, l’occupazione o la detenzione di locali ed aree;
b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.

Qualora la variazione del servizio comportasse una riduzione dell’importo da addebitare, la stessa produce i suoi effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione, qualora la richiesta sia pervenuta entro il termine di 90 gg o dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, qualora la variazione del servizio comportasse un aumento dell’importo da addebitare, la stessa produce i suoi effetti sempre con riferimento alla data in cui è intervenuta la variazione (da presentare comunque entro 90 giorni dalla data in cui è intervenuta la variazione).

La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al Comune allo sportello fisico o online, oppure può essere inoltrata allo stesso mediante:
- il servizio postale,
- posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo istituzionale comune,
utilizzando l’apposito modello messo a disposizione sul sito del gestore del servizio, in modalità anche stampabile e compilabile on line.
Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti, fa fede la data di invio.

Per richiedere informazioni è possibile contattare gli uffici al numero 0309387213/210. L’ufficio TARI deve dare riscontro all’utente di aver ricevuto tutta la documentazione entro 60 giorni dalla ricezione della medesima.

Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell’anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l’occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree, ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.

Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di subentro o di cessazione entro la fine dell’anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 2, se più favorevole.

 

Istanze di rimborso

I soggetti individuati all’articolo 10 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su specifico modello, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tassa siano rimaste invariate.

La dichiarazione deve essere presentata entro 90 (novanta) giorni da quando:
a) ha inizio il possesso, l’occupazione o la detenzione di locali ed aree;
b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.

Qualora la variazione del servizio comportasse una riduzione dell’importo da addebitare, la stessa produce i suoi effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione, qualora la richiesta sia pervenuta entro il termine di 90 gg o dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, qualora la variazione del servizio comportasse un aumento dell’importo da addebitare, la stessa produce i suoi effetti sempre con riferimento alla data in cui è intervenuta la variazione (da presentare comunque entro 90 giorni dalla data in cui è intervenuta la variazione).

La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al Comune allo sportello fisico o online, oppure può essere inoltrata allo stesso mediante:
- il servizio postale,
- posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo istituzionale comune,
utilizzando l’apposito modello messo a disposizione sul sito del gestore del servizio, in modalità anche stampabile e compilabile on line.

Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti, fa fede la data di invio.

Per richiedere informazioni è possibile contattare gli uffici al numero 0309387213/210. L’ufficio TARI deve dare riscontro all’utente di aver ricevuto tutta la documentazione entro 60 giorni dalla ricezione della medesima.

Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell’anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l’occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree, ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.

Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di subentro o di cessazione entro la fine dell’anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 2, se più favorevole.
In caso di affidamento a soggetto esterno della gestione amministrativa, la dichiarazione andrà presentata a tale soggetto, così come ogni altra documentazione attinente all’applicazione della tassa.

Riduzioni applicabili alle utenze non domestiche, per recupero dei rifiuti urbani

Ai sensi dell’art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la tariffa variabile per le utenze non domestiche è ridotta in relazione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, ricomprendendo nel processo recupero anche il riciclaggio.

Per usufruire della riduzione di cui al precedente comma 1 il produttore deve:
a) dichiarare di voler recuperare i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico per un periodo non inferiore a due anni. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno di ciascun anno, a messo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la veridicità dell’avvenuto scambio di dati, con effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo, con indicazione delle tipologie e delle quantità presunte dei rifiuti urbani che saranno recuperati presso terzi, distinti per codici EER.
b) dimostrare l’avvio al recupero dei propri rifiuti urbani mediante attestazione rilasciata annualmente dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. L’attestazione deve essere trasmessa entro il mese di gennaio successivo all’anno di riferimento.

La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate al riciclo nell’anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell’avvenuto scambio di dati e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
- i dati identificativi dell’utente, tra i quali: denominazione societaria o dell’ente titolare dell’utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’utente;
- i dati identificativi dell’utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell’immobile, tipologia di attività svolta;
- i dati quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati al riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all’anno precedente, quali risultanti dalla attestazione rilasciata dal soggetto(i) che effettua(no) l’attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- i dati identificativi dell’impianto/degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta)
Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui sopra, il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti (Ufficio Tributi) comunica l’esito della verifica all’utente. Il mancato rispetto del suddetto termine ovvero il mancato riscontro non può essere considerata come accoglimento della richiesta in difetto dei presupposti di legge e regolamentari, essendo l’obbligo di esito della verifica nel termine di gg.60 mero adempimento ai soli fini della regolazione della qualità del servizio.

L’opzione di uscita dal servizio pubblico ha efficacia per un periodo non inferiore a due anni, senza possibilità di rientro al servizio pubblico. Alla scadenza del biennio, l’utenza si considera rientrata nel servizio pubblico, salvo che non abbia reiterato l’opzione di servirsi del servizio privato ai sensi e con le modalità e tempistiche previste dal punto 3 del presente articolo. Ai soli fini di semplificazione per gli adempimenti dei contribuenti, l’opzione per il servizio pubblico si ritiene esercitata non solo in caso di comunicazione in tal senso, ma anche in mancanza di comunicazione entro i termini previsti dal comma 5 del presente articolo.

Per le utenze sorte successivamente al termine di scadenza per la comunicazione di opzione (30 giugno) ma entro il 31 ottobre del medesimo anno, il termine per la predetta comunicazione è differito al 31 ottobre di ciascun anno con efficacia dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Cosa serve

Modulistica

Richiesta rateizzazione TARI

Modulo TARI - rateizzazione

Richiesta esenzioni TARI

Modulo TARI - esenzioni

Richiesta riduzione TARI

Modulo TARI - riduzione

Istanza di rimborso TARI

Si allega il modulo per il rimborso della Tassa sui rifiuti

Modulo denuncia TARI - utenza domestica

Dichiarazione per l’applicazione del tributo sui rifiuti - TARI

Autorizzazione invio TARI in formato elettronico

Modulo TARI - invio fatture in formato elettronico

Riduzione TARI - conferimento beni alimentari

Richiesta riduzione tassa sui rifiuti - scheda di conferimento beni alimentari

Modulo denuncia TARI - utenza non domestica

Dichiarazione per l’applicazione del tributo sui rifiuti - TARI

Modulo di delega ritiro documenti - Ufficio Tributi

Modulo di delega per il ritiro di documenti depositati presso Ufficio Tributi da parte di persona diversa dall’intestatario

Modulo adesione compostaggio domestico e riduzione TARI

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Ex art. 46 del D.P.R. 28.12.00 n .445)

Modulo denuncia TARI - utenza domestica persona giuridica

Dichiarazione per l’applicazione del tributo sui rifiuti - TARI

Richiesta cambio intestazione fattura TARI

Modulo denuncia TARI - cambio intestazione fattura

Cosa si ottiene

TARI

Tempi e scadenze

SCADENZE TARI 2025
prima rata (acconto): 16/05/2025
seconda rata (saldo): 02/12/2025

Costi

GRATUITO

Accedi al servizio

Casi particolari

VERSAMENTI

La quantificazione degli importi dovuti viene effettuata dal Comune sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni ( mq dei locali e mesi di occupazione nell’anno per le utenze non domestiche, mq dei locali,  n° occupanti  e mesi di occupazione nell’anno per le utenze domestiche).
Ai contribuenti viene inviato, annualmente, all’indirizzo risultante dalla dichiarazione, un avviso contenente l’addebito del costo del servizio, le modalità di pagamento e l’indicazione  degli orari di ricevimento dello sportello e dei relativi recapiti telefonici.

Da quest’anno  il pagamento dovrà essere effettuato tramite il servizio Pago PA presso banche, tabaccherie ed uffici postali o mediante il portale on line.
Il modello di pagamento verrà trasmesso direttamente presso l’indirizzo di residenza dei contribuenti. Qualora, per qualsiasi motivo il contribuente non l’abbia ricevuto, potrà contattare tempestivamente l’ufficio tributi, al fine di richiederne copia.

VERSAMENTI TARDIVI / RAVVEDIMENTO

L'accertata natura tributaria della tassa rifiuti comporta l'applicabilità alla stessa della disciplina specifica in materia di tributi locali. Per questo motivo, i versamenti tardivi devono essere regolarizzati mediante il cosiddetto “Ravvedimento operoso”  ( art. 13 del D.Lgs. 472/97 ), in base al quale per i ritardi nei versamenti fino a  30 giorni dalla scadenza, l’importo originario della rata deve essere maggiorato della sanzione del 3,00% dell'imposta dovuta, oltre agli interessi legali ( attualmente 1,5 % annuo ), calcolati solo sull'imposta e in proporzione ai giorni di ritardo.
Per ritardi superiori a 30 gg e inferiori ad 1 anno la sanzione dovuta è pari al 3,75 %.
Per eventuale computo del versamento da effettuarsi si consiglia di contattare l’ufficio Tributi.
Per ritardi superiori all’anno non è più possibile ricorrere al Ravvedimento. Sarà l’ufficio tributi che avrà cura di notificare al contribuente un avviso di accertamento in rettifica, con applicazione della sanzione del 30 % dell’imposta dovuta e non versata.

SCADENZE TARI 2025

 

prima rata (acconto): 16/05/2025
seconda rata (saldo): 02/12/2025

 

Si precisa che è possibile corrispondere il dovuto in acconto in un’unica soluzione a saldo senza applicazione di interessi e sanzioni.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Delibera C.C. N. 4 del 31/03/2025
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L’ANNO 2025

Delibera c.c. n. 22 del 08/05/2024
DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI SCADENZA DELLA PRIMA RATA TARI 2024

Regolamento comunale in vigore »

Delibera c.c. n. 12 del 28.04.2023
APPROVAZIONE MODIFICHE AL PEF PLURIENNALE 2022-2025 – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L’ANNO 2023 E DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI SCADENZA DELLA RATA DI ACCONTO TARI 2023

Delibera c.c. n. 16 del 29.04.2022
INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITA’ PER IL COMUNE DI MANERBIO PER IL PERIODO 2022-2025 (ART. 3 - TESTO UNICO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (TQRIF), ALLEGATO “A” ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/RIF) IN QUALITA’ DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE

Delibera c.c. n. 17 del 29.04.22
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L’ANNO 2022 E PRESA D’ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2022-2025.

Delibera n. 18 del 29.04.2022
DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI SCADENZA DELLE RATE IN ACCONTO E A SALDO TARI 2022.

Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare;

 

SUPERFICIE IMPONIBILE

 

Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini TIA ( Tariffa Igiene Ambientale art. 238 D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 ).

 

NUMERO OCCUPANTI

 

Per numero di occupanti si intende il numero di persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica e costituisce nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune , salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tassa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento.

 

TABELLA CODICI TRIBUTO

 

Tipologia

 

Codice tributo

 

TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 3944
INTERESSI DA ACCERTAMENTO TARI - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 3945
SANZIONI DA ACCERTAMENTO TARI - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013- 3946
TARIFFA – art. 1, c. 668, L. n. 147/2013- 3950
INTERESSI DA ACCERTAMENTO TARIFFA – art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 3951
SANZIONI DA ACCERTAMENTO TARIFFA – art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 3952

 

Rimane comunque attivo il servizio di pagamento mediante il Modello F24, presentabile presso qualsiasi banca o sportello postale.

In sede di compilazione del modello F24 si raccomanda di verificare che il codice Comune riportato nel modello F24 sia "E884", in quanto eventuali errori materiali nell'indicazione ( o nella digitazione da parte degli intermediari ) del codice comportano l'accredito dell'importo versato ad un altro Comune, con conseguente difficoltà di recuperare l'importo stesso.

Nel caso i suddetti errori siano imputabili all''Intermediario (Banche, Poste) nella digitazione del codice lo stesso è tenuto ad effettuare la correzione. Si raccomanda, inoltre, nel caso di versamenti tardivi di provvedere a regolarizzare mediante il ravvedimento operoso e, nel dubbio, di contattare l'ufficio tributi.

Si raccomanda inoltre di verificare:

nello spazio "Ravv.", barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento;

nello spazio "numero immobili", indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);

nello spazio "rateazione/mese rif", indicare il numero della rata nel formato "NNRR" dove "NN" rappresenta il numero della rata in pagamento e "RR" indica il numero complessivo delle rate. Si precisa che, in caso di pagamento in un'unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con "0101";

nello spazio "anno di riferimento", indicare l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio "Ravv." indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata. 

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Il Gestore che svolge il Servizio di Raccolta - Trasporto dei Rifiuti Urbani ed Assimilati e avvia allo Smaltimento e al Recupero i Rifiuti raccolti sul territorio è la società GARDA UNO SPA.  
 
GARDA UNO SPA
Via Italo Barbieri 20
25080 Padenghe sul Garda (BS)
Email PEC: protocollo@pec.gardauno.it
Sito Internet: www.gardauno.it

PER QUALSIASI SEGNALAZIONE, RICHIESTA DI INFORMAZIONI O RECLAMI, CLICCARE IL LINK QUI SOTTO RIPORTATO:

GARDA UNO SPA - SERVIZIO IGIENE URBANA:
Numero Verde 800 033 955
Telefono: 030 999 5421
Fax: 030 999 5458
Segnalazioni, Informazioni, Reclami: click su questa pagina »

Delibera c.c. n. 12 del 28.04.2023

APPROVAZIONE MODIFICHE AL PEF PLURIENNALE 2022-2025 – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L’ANNO 2023 E DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI SCADENZA DELLA RATA DI ACCONTO TARI 2023

Condizioni di servizio

Tari (File text/plain 433 B)
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